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La Commissione europea proroga, sino al 31 dicembre 2021, il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di COVID-19.

Si riporta qui di seguito il testo del comunicato stampa (IP/21/261) pubblicato dalla Commissione europea (sul sito ec.europa.eu).

La Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di COVID-19. La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando i massimali in esso stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Poiché la pandemia di COVID-19 si protrae più a lungo di quanto speravamo, dobbiamo continuare a far sì che gli Stati membri possano fornire alle imprese il sostegno necessario per assisterle a superare l’emergenza. Oggi abbiamo prorogato l’applicazione del quadro temporaneo fino alla fine dell’anno. Abbiamo inoltre aumentato i massimali di alcune misure stabiliti nel quadro temporaneo e fornito incentivi per l’utilizzo di strumenti rimborsabili, facendo sì che sia possibile convertire successivamente determinati prestiti e altri strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette. Diamo così la possibilità agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità delle norme in materia di aiuti di Stato, limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza.”

Proroga del quadro temporaneo

La Commissione esamina costantemente la necessità di adeguare ulteriormente il quadro temporaneo. La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, la modifica odierna proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione.

Aumento dei massimali di aiuto

Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l’attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica odierna aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno:

  • per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati (tenendo conto della disponibilità degli aiuti “de minimis”). I nuovi massimali sono di 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR). Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.
  • Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR).

Conversione degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette

La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori). L’obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

Estensione dell’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la modifica prevede una proroga fino al 31 dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2021) dell’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

Contesto del quadro temporaneo e attività in corso a sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus, basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il quadro temporaneo è stato modificato una prima volta il 3 aprile 2020 per aumentare le possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di prodotti utili a combattere la pandemia di coronavirus, salvaguardare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia. È stato ulteriormente modificato l’8 maggio 2020 per consentire misure di ricapitalizzazione e debito subordinato e il 29 giugno 2020 per potenziare il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese e alle start-up e per incentivare gli investimenti privati. Il 13 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una quarta modifica per prorogare il quadro temporaneo e per autorizzare gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi scoperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi.

Il quadro temporaneo riconosce che l’intera economia dell’UE sta attraversando una grave crisi e consente agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere l’economia, limitando nel contempo le conseguenze negative per la parità di condizioni nel mercato unico.

Inoltre, con il passaggio dell’Europa dalla gestione della crisi alla ripresa economica, il controllo degli aiuti di Stato accompagnerà e faciliterà l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. In tale contesto, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato una serie di modelli di orientamento in materia di aiuti di Stato che coprono diversi tipi di progetti di investimento in linea con le “iniziative faro europee” della strategia annuale di crescita sostenibile 2021 della Commissione. Questi modelli sono intesi ad aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali di ripresa in conformità delle norme UE in materia di aiuti di Stato. La Commissione valuterà in via prioritaria tutte le notifiche di aiuti di Stato ricevute dagli Stati membri nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Inoltre, gli Stati membri che intendono modificare le misure di aiuto esistenti al fine di prorogarne la durata fino al 31 dicembre 2021, aumentare la loro dotazione di bilancio o allinearle al quadro temporaneo, quale modificato oggi (compresi i massimali di aiuto più elevati per impresa), possono notificare tali modifiche in una notifica in blocco, la quale consentirà di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri.