Il Tribunale dell’Unione europea respinge il ricorso contro la decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale su alcuni tax rulings adottati dall’amministrazione fiscale olandese a favore di Nike European Operations Netherlands e di Converse Netherlands.
Con sentenza del 14 luglio 2021, causa T-648/19, Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commissione, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso promosso contro la decisione della Commissione di avviare nel 2019 il procedimento d’indagine formale su alcune decisioni fiscali anticipate (tax rulings) adottate dall’amministrazione fiscale olandese a favore di Nike European Operations Netherlands e di Converse Netherlands, due filiali olandesi della holding olandese Nike Europe Holding, controllata da Nike Inc., società con sede negli Stati Uniti.
I tax rulings in questione convalidano sul piano fiscale l’importo dei corrispettivi dovuti (royalties) dalle due filiali ad altre società del gruppo a fronte dello sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale. I suddetti corrispettivi sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile nei Paesi Bassi. Secondo la valutazione provvisoria della Commissione, questi tax rulings conferiscono un vantaggio selettivo in quanto l’imposta sulle società viene calcolata su una base impositiva inferiore rispetto a quella che risulterebbe se l’importo dei corrispettivi dovuti dalle due filiali corrispondesse ad un importo pattuito a condizioni di mercato per una transazione comparabile tra società indipendenti.
A giudizio del Tribunale dell’Unione, la decisione con cui la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale non contiene errori manifesti di valutazione e rispetta l’obbligo di motivazione.
Per maggiori informazioni v. il comunicato stampa pubblicato dal Tribunale dell’Unione e disponibile al seguente link: https://curia.europa.eu; o anche il testo della sentenza (in francese o inglese) cui si può accedere cliccando sul seguente link: https://curia.europa.eu.