Diritto dell’Unione – rimborso dell’IVA: la Corte di giustizia chiarisce che una prassi nazionale che consiste nel rigettare le domande di rimborso dell’IVA introdotte nel termine ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti di importazione richiesti, senza che il richiedente sia previamente invitato ad integrare la domanda di rimborso, viola il principio della neutralità dell’IVA e dell’effetto utile del diritto al rimborso
Accogliendo il ricorso per inadempimento[1] presentato dalla Commissione europea, con sentenza del 19 novembre 2020, causa C-371/19, Commissione / Germania, la Corte di giustizia dell’Unione ha dichiarato che, respingendo le richieste di rimborso dell’IVA presentate prima del 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d’importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso in forza dell’articolo 10 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste di rimborso mediante presentazione, ove necessario oltre tale data, delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste, la Repubblica federale di Germania, violando il principio della neutralità dell’IVA nonché l’effetto utile del diritto al rimborso dell’IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/9.
La Corte ha altresì ribadito la propria costante giurisprudenza, secondo la quale il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione o il rimborso dell’IVA a monte sia concesso se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 19 novembre 2020, C-371/19, Commissione europea / Germania, non pubblicata, EU:C:2020:936.
[1] La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Se la Corte di giustizia accerta l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. Qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, la Commissione può proporre un altro ricorso chiedendo alla Corte di irrogare delle sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie già con la prima sentenza.