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La Commissione europea avvisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure antidumping e antisovvenzioni vigenti si applicheranno solo alle importazioni nei ventisette Stati membri e potranno essere riesaminate se una parte interessata prova che le misure sarebbero state nettamente diverse qualora si fossero basate su informazioni escludenti il Regno Unito.

Si riporta qui di seguito il testo dell’avviso pubblicato nella GUUE (C 18 del 18 gennaio 2021, pag. 41).

Avviso relativo all’applicazione delle misure antidumping e antisovvenzioni in vigore nell’Unione dopo il recesso del Regno Unito, nonché alla possibilità di un riesame

(2021/C 18/11)

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea. L’Unione e il Regno Unito hanno concordato
congiuntamente un periodo di transizione, che termina il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito è rimasto
soggetto al diritto dell’Unione (1). La fine del periodo di transizione comporta le seguenti conseguenze per le misure di difesa commerciale esistenti e per le inchieste in corso: a decorrere dal 1o gennaio 2021 tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore si applicheranno unicamente alle importazioni nei ventisette Stati membri dell’Unione europea; qualora le inchieste in corso al 1o gennaio 2021 dovessero portare all’istituzione di misure, queste si applicheranno solo alle importazioni nei ventisette Stati membri dell’Unione europea (2).

Gli aspetti della difesa commerciale dell’UE in relazione alla parte 3 dell’accordo di recesso e al protocollo Irlanda/Irlanda del Nord saranno oggetto di un avviso separato.

La Commissione rende inoltre noto di essere anche pronta a riesaminare le misure antidumping e antisovvenzioni, fatti salvi l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (3) e l’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 (4), qualora una parte interessata lo richiedesse e presentasse elementi di prova a dimostrazione del fatto che le misure sarebbero state nettamente diverse se si fossero basate su informazioni che escludono il Regno Unito. A tale riguardo il recesso del Regno Unito, in assenza di tali ulteriori elementi di prova, non è di per sé una base sufficiente per aprire un riesame. Le parti interessate sono invitate a visitare il sito web della DG Commercio per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

(1) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito diGran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
(2) Per quanto riguarda le misure di salvaguardia, è in vigore solamente una misura (su determinati prodotti siderurgici), che a decorrere dal 1o gennaio 2021 continuerà ad applicarsi solo alle importazioni nei ventisette Stati membri dell’Unione europea, con i dovuti adeguamenti; a partire da tale data la misura si applicherà anche alle importazioni provenienti dal Regno Unito [cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 32)].
(3) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(4) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).